Decreto Liberalizzazioni 2012
Nel recente decreto delle liberazioni,articolo 65, che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al fine di diventare legge, si sono notate diversi cambiamenti per quanto concerne gli incentivi per gli impianti fotovoltaici.
Le variazioni sono stati studiate dal nuovo Governo con l’obiettivo finalizzato non solo a ridurre gli incentivi ma anche a rendere autonomo il mondo del fotovoltaico dagli incentivi statali.
Infatti verranno tagliati gli incentivi , che erano stati stabiliti con il decreto legislativo n. 28 risalente al 3 marzo del 2011, per l’attivazione di impianti fotovoltaici per l’agricoltura.
Il nuovo decreto prevede che non saranno erogati per gli impianti fotovoltaici istallati a terra su territori agricoli.
Mentre otterranno ancora incentivi gli impianti fotovoltaici attivi a terra se saranno in possesso del titolo abitativo, ottenuto entro e non oltre la data dell’entrata in vigore del suddetto decreto ,oppure se la richiesta per ottenerlo è stata inoltrata entro la data del decreto.
Gli impianti fotovoltaici istallati e funzionanti su serre , così come era già indicato nel decreto ,precisamente nell’articolo 20 comma 5, emanato il 6 agosto del 2011, continueranno ad usufruire degli incentivi statali fermo restando una sola condizione, vale a dire che il rapporto tra la superficie coperta dai pannelli non sia superiore del 50% della superficie occupata dalle serre, questo per tutelare gli appezzamenti agricoli e nello stesso tempo facilitare l’inserimento dell’attività delle aziende agricole.
Gli incentivi già in fase di erogazione non verranno sospesi sia che riguardino impianti già eseguiti sia che siano rivolti a impianti in fase di realizzazione, a condizione però che questi comincino a funzionare entro un anno dall’entrata in vigore del suddetto decreto delle liberalizzazioni.
Inoltre sono stati aboliti il comma 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto n 28 del 3 marzo 2011 che determinavano incentivi per impianti con una potenza non superiore a 1 MW e, per quelli che non occupavo più del 10% del terreno agricolo.Si stabiliva anche che le condizioni indicate nel comma 4 non erano applicabili a terreni abbandonati da 5 anni.