Decreto Spalma Incentivi: Novità mercato Fotovoltaico
Decreto Spalma Incentivi: Novità mercato Fotovoltaico. Con il decreto legge numero 91 del 24 giugno 2014, il cosiddetto Decreto Spalma Incentivi, riporta le Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria. Ma è interessato anche il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche e a definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, che riporta novità cruciali per il settore fotovoltaico.
Stiamo parlando di un processo di rimodulazione degli incentivi disposti dal Conto Energia, ma è interessata anche la semplificazione degli adempimenti utili per la realizzazione degli impianti, che prevede la predisposizione di un Modello Unico. Una delle finalità del decreto è rappresentata dalla riduzione degli importi in bolletta per l’energia elettrica. L’entrata in vigore si ha dal giorno successivo alla pubblicazione, ma si potranno apportare modifiche prima della conversione in legge definitiva, che si realizzerà entro 60 giorni.
Com’è interpretata la rimodulazione degli incentivi disposti per gli impianti fotovoltaici? È prevista una rimodulazione al ribasso degli incentivi per gli impianti fotovoltaici superiori ai 200kW. Entro il novembre 2014, i proprietari di questa tipologia di impianti possono selezionare una delle due modalità di riduzione degli incentivi:
1. Si può portare a termine la riduzione in 24 anni (effettuando quindi un allungamento rispetto ai 20 previsti), sulla scorta delle percentuali contenute nell’allegato 2 al decreto, in base agli anni residui:
– 12 anni residui > riduzione incentivo pari al 25%
– 13 anni residui > riduzione incentivo pari al 24%
– 14 anni residui > riduzione incentivo pari al 22%
– 15 anni residui > riduzione incentivo pari al 21%
– 16 anni residui > riduzione incentivo pari al 20%
– 17 anni residui > riduzione incentivo pari al 19%
– 18 anni residui > riduzione incentivo pari al 18%
– oltre 19 anni residui > riduzione incentivo pari al 17%.
Queste riduzione sono applicate dal primo gennaio 2015, mentre il decorrere dei 24 anni sono da considerare dall’operatività dell’impianto.
2. L’alternativa è costituta dalla riduzione complessiva dell’8% dell’incentivo al momento dell’entrata in vigore del provvedimento per il periodo residuo che interessa l’incentivazione.