Fotovoltaico: l’impianto è bene immobile?

Fotovoltaico: l’impianto è bene immobile? Secondo quanto riportato nella circolare numero 36 del 19 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha definito le nuove norme relative agli impianti fotovoltaici, sia in termini fiscali che catastali. Un testo che fa chiarezza su anni di deliberazioni e circolari. Scopriamo le ultime novità in fatto di fotovoltaico.

Uno degli elementi che hanno destato maggiore interesse è la definizione di “bene mobile” e “bene immobile” di un impianto fotovoltaico. È un aspetto centrale perché ciò comporta un cambiamento nel valore dell’aliquota di ammortamento dell’impianto fiscale ammessa. Se abbiamo infatti un impianto valutato come bene mobile, la percentuale corrisponde al 9%.

Un impianto che rientra nel campo dei beni mobili, non prevede l’iscrizione al catasto. Passiamo allora in rassegna le tre eventualità nelle quali un impianto fotovoltaico non può essere un bene immobile:

1. la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;

2. La potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a  tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite  dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al  suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili  già censiti al catasto edilizio urbano;

3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area  destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite  volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale  2 gennaio 1998, n. 28.

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