Permessi per l’installazione del fotovoltaico in un condominio
La Legge dello Stato italiano, attraverso una ampia normativa, corredata da Decreti e da Delibere ministeriali, prevede attualmente la possibilità di istallare un impianto fotovoltaico su superfici appartenenti a aree condominiali, e ivi soggette a regolamentazione precipua.
Primo elemento caratterizzante tale possibilità è legato all’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea condominiale.
La normativa italiana prevede però due tipologie di istallazione di fotovoltaico su aree condominiali.
1) l’istallazione è effettuata dal condominio in quanto tale
2) l’istallazione è effettuata da un singolo condomino
Il primo caso contempla la fattispecie che il condominio in quanto rappresentativo delle volontà dei singoli condomini, per motivi legati all’abbattimento dei costi energetici, derivanti dalle aree condominiali ( le quali potranno risultare più o meno ampie) decida di effettuare un adeguamento energetico fruendo dei benefici di impianto fotovoltaico.
In questa fattispecie ai sensi del’art 1120 del codice civile la maggioranza delle quote millesimali, o i due terzi dell’assemblea dei soci potranno deliberare l’istallazione di sistema fotovoltaico o di sistema termico. Nel solo caso di Condominio minimo , ovvero composto da soli due condomini, si richiederà l’unanimità.
In tutti i casi esiste un “diritto di ripensamento“, ovvero la possibilità che permetterà ai condomini contrari in prima battuta, di beneficiare successivamente dell’istallazione di impianto fotovoltaico avvenuta, attraverso la contribuzione della parte di costi di competenza del condomino suddetto.
Nel secondo caso, il quale risulta più delicato nell’attuazione, visto che il condominio in quanto tale non beneficia di miglioramento energetico, l’istallazione riguarderà il miglioramento energetico di un singolo appartamento.
L’impianto fotovoltaico sarà così legato al contatore del singolo appartamento.
In questo caso però la normativa risulta abbastanza esplicativa circa le delibere condominiali che autorizzino l’applicazione.
Se l’istallazione avviene su parti di esclusiva proprietà del condomino, lo stesso necessiterà di una delibera a maggioranza, nel caso diverso il condomino necessiti di applicazione parziale o totale su parti comuni, tetti dello stabile o in alternativa altre parti comuni si richiederà una delibera all’unanimità.