Tariffe del Conto Energia

Il Quarto Conto Energia è stato emanato lo scorso 5 maggio 2011, e stabilisce le nuove tariffe per il fotovoltaico a partire dal 2011. Il D.M. 05/05/2011, chiamato “Quarto Conto Energia”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/05/2011, e viene ad aggiornare le disposizione emanate dal D.M. 06/08/2010, definito appunto Terzo Conto Energia. Dunque il Quarto Conto energia questo stabilisce le nuove formule e le modalità per ottenere incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici che siano connessi alla rete elettrica rispetto alle normative precedenti.

Ciascun conto energia stabilisce ex lege una tariffa incentivante, ovvero una cifra, espressa in centesimi di euro, che viene riconosciuta a chi ha installato impianti fotovoltaici con determinate caratteristiche, per ogni kWh di energia che è prodotta da ciascun impianto.

Per quanto riguarda le tariffe dell’ultimo conto energia, queste sono vengono ritenute valide per un periodo di tempo di venti anni a partire dalla data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico.

Chi può avere accesso alle tariffe del Conto energia? Praticamente tutti: possono beneficiare delle tariffe sia persone fisiche, che giuridiche, che soggetti pubblici e condomini. Il solo requisito richiesto è che gli impianti installati debbano avere una potenza mai inferiore a 1 kW; che gli impianti installati siano conformi ad alcune norme tecniche, e che siano realizzati con componenti di ultima generazione. In più l’acceso agli incentivi è riservato agli impianti connessi alla rete elettrice, o a piccole reti isolate.

Esistono infine incentivi particolari espressi dal titolo III del quarto Conto energia, per alcuni impianti fotovoltaici integrati, che sono definiti con il termine di impianti dotati caratteristiche innovative: sotto questa dicitura sono ricompresi gli impianti concepiti in modo integrato con gli elementi architettonici, oppure che si caratterizzino per l’essere realizzato in base ad una qualche innovazione di carattere tecnologico; o che l’impianto sia deputato non solo alla produzione di energia, ma ad altre funzioni fra cui la regolazione termica della temperatura dell’edificio, la tenuta all’acqua, o la tenuta meccanica dell’edificio.

Anche questi impianti, per avere accesso agli incentivi, devono avere una potenza compresa tra 1 kW e 5 MW.

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